Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
IL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI UDINE NON HA IN ESSERE CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO D'IMMOBILI.
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